NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

Il Decreto Legge n. 50/2017 ha modificato sensibilmente i termini entro i quali è possibile effettuare la detrazione dell’IVA esposta sulle fatture di acquisto.

Mentre in precedenza la detrazione dell’IVA poteva essere effettuata entro il secondo anno successivo a quello in cui l’imposta era diventata esigibile (data della fattura), ora i termini sono stati ridotti e la detrazione può essere effettuata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta era diventata esigibile (cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo).

Per maggior chiarezza possiamo dire che la detrazione dell’IVA su una fattura datata 30/12/2017 può essere effettuata solo se la stessa fattura viene inserita nella dichiarazione IVA dell’anno 2017 da presentare entro il 30/04/2018. Per fare ciò è necessario che la stessa fattura venga effettivamente contabilizzata nel 2017.

A fronte di questa modifica normativa NON SARA’ PIU’ POSSIBILE DETRARRE L’IVA SUGLI ACQUISTI SE LE FATTURE SARANNO CONTABILIZZATE TARDIVAMENTE.

Diventa quindi FONDAMENTALE reperire tutte le fatture sugli acquisti in modo tempestivo e consegnarle allo studio in tempo utile da poterle contabilizzare nell’anno di competenza (2017).

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